
Si conclude con l’ordinanza N. 3231/2025 della Corte di Cassazione la causa promossa nei confronti di Fondazione Lucio Fontana avente a oggetto la domanda di autenticità di un’opera d’arte e il conseguente ordine di inserimento della stessa nel catalogo dell’artista.
Questi i fatti in breve: nel luglio del 2015 il proprietario di un dipinto a olio con squarcio e graffiti conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Fondazione Fontana affinché il giudice meneghino accertasse l’autenticità del dipinto, ordinandone l’inserimento nell’archivio e la pubblicazione nel catalogo dell’artista.
I giudici di primo grado e di appello, discostandosi dall’orientamento consolidato della giurisprudenza, ritenevano ammissibile la domanda autonoma di accertamento dell’autenticità dell’opera d’arte, l’attribuivano a Lucio Fontana e condannavano la Fondazione all’inclusione del dipinto nell’archivio dell’artista.
Il principio giuridico a sostegno della decisione era ravvisato nella tutela del diritto di proprietà, in virtù del quale al titolare spetta il più completo e ampio godimento del bene, anche sotto il profilo patrimoniale. Il diniego al rilascio dell’autentica da parte della Fondazione ledeva quindi i diritti del proprietario a causa della conseguente grave svalutazione del dipinto con un severo pregiudizio nella possibilità di scambiarlo.
La Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello, confermando, ancora una volta il proprio orientamento, secondo cui la domanda autonoma di accertamento dell’autenticità di un’opera d’arte è inammissibile.
L’inquadramento giuridico della Corte d’Appello non era corretto, poiché le norme a tutela della proprietà sono poste a protezione del materiale esercizio della signoria fisica sulla cosa da parte del legittimo proprietario avverso indebite interferenze da parte di soggetti terzi, mentre nel caso di specie, mai fu contestata la proprietà del dipinto, né mai fu avanzata alcuna domanda atta a modificare la titolarità del bene.
L’azione di accertamento in via principale dell’autenticità dell’opera d’arte non quindi è ammissibile, avendo a oggetto un fatto (una qualità del bene) e non l’accertamento di un diritto esistente che si pretende violato.
L’accertamento dell’autenticità è invece pacificamente ammesso qualora sia incidentale rispetto alla domanda principale diretta alla tutela di un diritto, come nei casi un’azione risarcitoria, di risoluzione, di annullamento di un contratto.
Ricostruendo la vertenza appare chiaro come la tutela richiesta dal proprietario dell’opera riguardasse risultato eventuale, futuro e incerto, rappresentato dal valore ricavabile dall’opera in caso di vendita: quindi, si trattava di una domanda diretta al riconoscimento di un fatto, ovvero una qualità del bene (l’autentica) e non riguardava la tutela di un diritto leso avente a oggetto l’opera d’arte, come ad esempio nel caso di un inadempimento contrattuale.
La Corte di Cassazione conclude che nel nostro ordinamento non esiste un diritto assoluto all’autenticità dell’opera d’arte, tutelabile erga omnes, anche al di fuori di un rapporto obbligatorio in cui si lamenti l’inadempimento o l’illecito, con un’azione di mero accertamento.
La Corte ha cassato anche la condanna pronunciata nei confronti della Fondazione circa l’inserimento dell’opera nel catalogo dell’artista, la cui funzione è quella di conservarne e valorizzarne il lavoro.
Secondo gli ermellini non esite un “interesse della collettività” all’inserimento in un archivio privato delle opere dell’artista, mentre è certamente tutelato il diritto alla libera manifestazione di pensiero di cui è senza dubbio titolare l’ente morale privato, il quale non è munito di alcun potere pubblicistico. Dalla sentenza sono stati estratti i seguenti principi di massima:
“In ragione del generale principio per cui la tutela giurisdizionale civile è tutela di diritti, onde i fatti storici possono essere accertati solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non in sé considerati, non è ammissibile l’azione di mero accertamento rivolta ad ottenere la pronuncia di autenticità dell’opera d’arte, al fine di rimuovere un’incertezza, di carattere solo fattuale, sulla qualità intrinseca della cosa oggetto del diritto di proprietà”.
“Non può essere ordinato al soggetto privato – nella specie, un Ente morale impegnato nella conservazione e valorizzazione dell’attività di un artista – di inserire l’opera d’arte nel catalogo delle opere attribuite ad un autore, sia pure in una sezione separata e dando atto del difforme parere dell’ente che cura l’archivio, trattandosi di espressione di un giudizio critico incoercibile e non essendo configurabile, in difetto di specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione o catalogazione o di rettifica“.
PER APPROFONDIRE:
Corte di Cassazione, Sez. Civ. I, Ordinanza del 9/2/2025 n. 3231.
Avvocato Michela Zaffaina
