• BIENNALE DI VENEZIA E SISTEMA ITALIANO: DALLA CRISI ALLA COSTRUZIONE

    La recente Biennale di Venezia ha confermato una percezione ormai diffusa:

    l’Italia, pur essendo uno dei centri storici dell’arte mondiale, fatica a esprimere una presenza incisiva nel sistema contemporaneo internazionale.

    Non si tratta di un’assenza assoluta.

    Si tratta, piuttosto, di una presenza debole, frammentata, non strutturale.

    Non è una crisi di talento, ma di struttura

    L’Italia non manca di artisti.

    Manca il sistema che li rende visibili, sostenibili e realmente internazionali.

    Il punto non è la produzione artistica, ma ciò che accade dopo:

    Un sistema frammentato.

    Il dialogo tra Accademie, gallerie e istituzioni è ancora debole.

    Manca una rete coordinata, capace di accompagnare gli artisti nel tempo e di costruire percorsi coerenti.

    Il ruolo incompiuto delle Accademie:

    le Accademie formano, ma raramente accompagnano.

    Il talento emerge, ma spesso non trova un’infrastruttura che lo inserisca nel sistema.

    Un mercato insufficiente:

    il collezionismo resta limitato, le gallerie con reale proiezione internazionale sono poche,

    e il sistema fatica a sostenere carriere nel lungo periodo.

    Assenza di regia istituzionale:

    manca una politica culturale organica.

    Soprattutto, manca una visione strategica capace di tenere insieme formazione, mercato e istituzioni.

    Il nodo della circolazione delle opere:

    la mobilità delle opere è oggi uno dei principali fattori di visibilità internazionale.

    Eppure, in Italia, complessità normative e operative continuano a rappresentare un limite concreto.

    Costruire le condizioni:

    la questione non è moltiplicare le iniziative.

    È costruire condizioni strutturali.

    Le Accademie come nodi del sistema

    Le Accademie possono diventare veri hub:

    luoghi di connessione tra formazione, mercato e dimensione internazionale.

    Integrare i livelli

    Serve una reale integrazione tra istituzioni, mercato, professioni e formazione.

    Non come sommatoria, ma come sistema.

    La circolazione come infrastruttura:

    la mobilità delle opere non è un aspetto tecnico.

    È una condizione di esistenza nel sistema internazionale.

    Dove le opere non circolano, il sistema non esiste.

    Verso un sistema:

    la sfida non è valorizzare singoli episodi di successo,

    ma costruire un sistema capace di generare continuità, sostenibilità e presenza internazionale.

    Conclusione:

    la crisi dell’arte contemporanea italiana non è una crisi di talento.

    È una crisi di struttura.

    Ed è proprio sulla struttura che occorre intervenire.

    Avvocato Luca Bocchiardo

  • La Corte di Cassazione chiude il caso Fontana

    Si conclude con l’ordinanza N. 3231/2025 della Corte di Cassazione la causa promossa nei confronti di Fondazione Lucio Fontana avente a oggetto la domanda di autenticità di un’opera d’arte e il conseguente ordine di inserimento della stessa nel catalogo dell’artista.

    Questi i fatti in breve: nel luglio del 2015 il proprietario di un dipinto a olio con squarcio e graffiti conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Fondazione Fontana affinché il giudice meneghino accertasse l’autenticità del dipinto, ordinandone l’inserimento nell’archivio e la pubblicazione nel catalogo dell’artista.

    I giudici di primo grado e di appello, discostandosi dall’orientamento consolidato della giurisprudenza, ritenevano ammissibile la domanda autonoma di accertamento dell’autenticità dell’opera d’arte, l’attribuivano a Lucio Fontana e condannavano la Fondazione all’inclusione del dipinto nell’archivio dell’artista.

    Il principio giuridico a sostegno della decisione era ravvisato nella tutela del diritto di proprietà, in virtù del quale al titolare spetta il più completo e ampio godimento del bene, anche sotto il profilo patrimoniale. Il diniego al rilascio dell’autentica da parte della Fondazione ledeva quindi i diritti del proprietario a causa della conseguente grave svalutazione del dipinto con un severo pregiudizio nella possibilità di scambiarlo.

    La Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello, confermando, ancora una volta il proprio orientamento, secondo cui la domanda autonoma di accertamento dell’autenticità di un’opera d’arte è inammissibile.
    L’inquadramento giuridico della Corte d’Appello non era corretto, poiché le norme a tutela della proprietà sono poste a protezione del materiale esercizio della signoria fisica sulla cosa da parte del legittimo proprietario avverso indebite interferenze da parte di soggetti terzi, mentre nel caso di specie, mai fu contestata la proprietà del dipinto, né mai fu avanzata alcuna domanda atta a modificare la titolarità del bene.

    L’azione di accertamento in via principale dell’autenticità dell’opera d’arte non quindi è ammissibile, avendo a oggetto un fatto (una qualità del bene) e non l’accertamento di un diritto esistente che si pretende violato.

    L’accertamento dell’autenticità è invece pacificamente ammesso qualora sia incidentale rispetto alla domanda principale diretta alla tutela di un diritto, come nei casi un’azione risarcitoria, di risoluzione, di annullamento di un contratto.

    Ricostruendo la vertenza appare chiaro come la tutela richiesta dal proprietario dell’opera riguardasse risultato eventuale, futuro e incerto, rappresentato dal valore ricavabile dall’opera in caso di vendita: quindi, si trattava di una domanda diretta al riconoscimento di un fatto, ovvero una qualità del bene (l’autentica) e non riguardava la tutela di un diritto leso avente a oggetto l’opera d’arte, come ad esempio nel caso di un inadempimento contrattuale.

    La Corte di Cassazione conclude che nel nostro ordinamento non esiste un diritto assoluto all’autenticità dell’opera d’arte, tutelabile erga omnes, anche al di fuori di un rapporto obbligatorio in cui si lamenti l’inadempimento o l’illecito, con un’azione di mero accertamento.
    La Corte ha cassato anche la condanna pronunciata nei confronti della Fondazione circa l’inserimento dell’opera nel catalogo dell’artista, la cui funzione è quella di conservarne e valorizzarne il lavoro.

    Secondo gli ermellini non esite un “interesse della collettività” all’inserimento in un archivio privato delle opere dell’artista, mentre è certamente tutelato il diritto alla libera manifestazione di pensiero di cui è senza dubbio titolare l’ente morale privato, il quale non è munito di alcun potere pubblicistico. Dalla sentenza sono stati estratti i seguenti principi di massima:

    “In ragione del generale principio per cui la tutela giurisdizionale civile è tutela di diritti, onde i fatti storici possono essere accertati solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non in sé considerati, non è ammissibile l’azione di mero accertamento rivolta ad ottenere la pronuncia di autenticità dell’opera d’arte, al fine di rimuovere un’incertezza, di carattere solo fattuale, sulla qualità intrinseca della cosa oggetto del diritto di proprietà”.

    “Non può essere ordinato al soggetto privato – nella specie, un Ente morale impegnato nella conservazione e valorizzazione dell’attività di un artista – di inserire l’opera d’arte nel catalogo delle opere attribuite ad un autore, sia pure in una sezione separata e dando atto del difforme parere dell’ente che cura l’archivio, trattandosi di espressione di un giudizio critico incoercibile e non essendo configurabile, in difetto di specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione o catalogazione o di rettifica“.

    PER APPROFONDIRE:

    Corte di Cassazione, Sez. Civ. I, Ordinanza del 9/2/2025 n. 3231.

    Avvocato Michela Zaffaina

  • Michelangelo Merisi known as Caravaggio

     Suonatore di liuto    olio su tela     94×119 cm.    1595/1596       San Pietroburgo

    Il Suonatore di liuto  appartiene all’epoca del soggiorno romano di Caravaggio presso il cardinale Francesco Maria Del Monte ed è stato commissionato dal marchese Vincenzo Giustiniani, musicista per diletto e autore del Discorso sopra la musica. Nel 1642 Giovanni Baglione loda il quadro con queste parole:” un giovane che sonava il lauto che vivo e vero il tutto parea con una caraffa di fiori piena d’acqua, che dentro il riflesso d’una finestra eccellentemente si scorgeva… e questo(disse) che fu il più bel pezzo che facesse mai”. L’opera propone il rapporto fra figura e natura morta; la luce proveniente da sinistra fa emergere il volto sensuale e androgino del giovane e illumina i dettagli dei tre momenti di natura morta presenti sul tavolo: il vaso di fiori, splendido nei suoi riflessi, la frutta, la musica. Gli strumenti e gli spartiti musicali sono stati dipinti dal vero e appartenevano alla raccolta del cardinale Del Monte, fine musicista e attento studioso delle nuove teorie in campo musicale. Il violino, molto raffinato, è simile a quelli cremonesi prodotti dai liutai Amati. Gli spartiti musicali, identificati con madrigali di Jacob Arcadelt, compositore fiammingo del Cinquecento, si riferiscono a tematiche amorose e passionali, già intuibili dagli incipit: “Chin potrà dir quanta dolcezza provo”, “Se la dura durezza in mia donna dura”, “Voi sapete che io v’amo”, “Vostra fui e sarò mentre ch’io viva”. Il giovane è mostrato con le labbra schiuse, intento al canto: nel primo Seicento era,infatti, praticato il canto del madrigale anche da un’unica voce, in chiave di basso, proprio quella riportata sui pentagrammi in primo piano. La morbidezza del movimento delle mani, la sensazione vitale che spira dalla bocca semichiusa del suonatore, il realismo mimetico degli oggetti sono elementi tipici della rappresentazione “dal naturale” perseguita da Caravaggio. La dedica al marchese Vincenzo Giustiniani è stata individuata nella grande V(allusiva al nome del committente) dipinta nel capolettera della partitura musicale. 

    Autore: Daniele Grosso Ferrando

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